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Statuto
Associazione
Fraternità
Registrato presso l’Ufficio del Registro di
L’Aquila il 18/01/1998 Al N. 330 serie 3
Iscrizione all’anagrafe unica delle OLUS il
19/05/1998al n.ro progressivo 006
DELL’ASSOCIAZIONE
“ FRATERNITA’ ”
Marruci di
Pizzoli (AQ)
Art. 1 Denominazione e sede
E’ costituita in Marruci di Pizzoli
provincia dell’Aquila l’Associazione “FRATERNITA’” con sede in P.zza
S.Maria, Marruci di Pizzoli (AQ). I contenuti e la struttura
dell'organizzazione sono democratici.E’ una libera Associazione che
sorge per volontà di cittadini, che condividendo una visione cristiana
della vita e forti di una propria carica di umanità e della propria
lettura dei bisogni sociali, mettono a disposizione il proprio tempo e
le proprie competenze provando a dare risposte concrete alle domande dei
soggetti più bisognosi. Integrano in comune le proprie responsabilità e
promuovono tutte quelle attività religiose, formative culturali,
sociali, sportive e ricreative che ritengono utili alle costruzione di
una società civile e al perseguimento di finalità di solidarietà
sociale. L’associazione trova la sua origine nella festa di Fraternità
che si svolge in Marruci nei giorni 11-12-13 Agosto di ogni anno e dallo
spirito e dai valori che questa nel corso degli anni ha consolidato. E’
una Associazione amministrativamente autonoma, non ha scopo di lucro e
non distribuisce in nessuna forma ai propri soci i profitti derivanti
dall’attività, è regolata a norma degli art. 36-38 del Codice Civile,
essa intende esclusivamente perseguire finalità di solidarietà sociale.
Art. 2 Oggetto e scopo
L’Associazione Fraternità nell’esclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale, svolge la sua attività
nei settori:
- della beneficenza;
- formazione;
- tutela, promozione e valorizzazione
delle cose d'interesse artistico e storico;
- tutela, e valorizzazione della natura
e dell’ambiente;
- promozione della cultura e dell’arte.
E’ vietato all’associazione di svolgere
attività diverse da quelle menzionate a eccezione di quelle a esse
direttamente connesse.
Art. 3 Obiettivi ed attività
a
- realizzazione della “Festa di
Fraternità”, che ricade nel mese di Agosto di ogni anno. Con essa
l’associazione si prefigge di mantenere vivo lo spirito di volontariato
e di collaborazione gratuita tra le fasce sociali (bambini, giovani,
adulti) favorendo specificità e competenza nei servizi da apportare.
Coinvolgere e sensibilizzare i cittadini, le famiglie, la scuola i
giovani al valore dell’amicizia, della fraternità, della solidarietà e
dell’amore per il territorio. Reperire e raccogliere fondi da ripartire
secondo lo schema ormai consolidato: 1/4 per la ricerca sul cancro, 1/4
per la solidarietà locale, 1/4 per la solidarietà missionaria, 1/4 come
risorsa per l’acquisto di attrezzature e per le necessità
dell’Associazione. Tale ripartizione una tantum potrà essere
suscettibile di variazioni mediante deliberazione dell’Assemblea dei
soci, su proposta del Consiglio Direttivo o di 1/3 dei soci.
b
- promuovere iniziative di natura culturale, turistica, ricreativa al
fine di contribuire ad uno sviluppo del territorio e ricreare momenti di
vita comunitaria, con spirito solidale attorno ai bisogni della
collettività.
c
- recuperare il valore della gratuità, di fare insieme agli altri,
scoprendo in concreto il proprio ruolo di “servizio” nei vari ambienti
sociali, privilegiando un’attenzione al territorio e un impegno concreto
nell’ambiente in cui si vive, con particolare interesse alle
problematiche sociali di disagio ed emarginazione.
d
- considerare i giovani come risorsa positiva della nostra società e
promuovere in essi i valori della libertà, la sete di autenticità, di
unità, di giustizia e di pace. Educarli ad un impegno socio-politico
inteso come dialogo e collaborazione con tutti gli “uomini di buona
volontà” attorno ai bisogni della collettività.
e
- partecipare alle iniziative e alle manifestazioni locali consone ai
valori dell’associazione e protese al benessere della comunità locale.
Art. 4 Organi dell’Associazione
Sono organi dell'Associazione:
·
L'Assemblea degli aderenti
all'Associazione.
·
Il Consiglio Direttivo.
·
Il Presidente del
Consiglio Direttivo.
·
Il Vice presidente del
Consiglio Direttivo.
·
Il Segretario.
·
L'Economo.
L’ASSEMBLEA
è l’organo di espressione degli iscritti
impegnati nell’associazione, i quali vi partecipano con diritto di voto
, senza alcuna formalità. Essa è presieduta dal presidente ed è
convocata dal presidente stesso in via ordinaria un volta all’anno e in
via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. La
convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli
aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione
entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve
essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. La convocazione
si effettua mediante avviso a tutti i soci iscritti, con indicazione del
luogo, del giorno e dell’ora nonché degli argomenti posti all’ordine del
giorno. L’assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti
la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia, il
numero dei presenti. All’Assemblea spetta:
- l'eleggibilità libera del Consiglio
Direttivo, con il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532
secondo comma, del Codice Civile;
- delineare gli orientamenti generali
delle singole attività;
- esaminare e deliberare su ogni
questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio o rendiconto;
- deliberare le modifiche dello statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano
lo svolgimento dell'attività dell'associazione.
- disporre lo scioglimento
dell’associazione, la liquidazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L'Assemblea elegge il Consiglio
Direttivo ogni tre anni e le elezioni debbono essere indette con un
preavviso di almeno 20 giorni. Apposita commissione elettorale composta
da tre membri nominati dall’Assemblea, presiede alle elezioni. Hanno
diritto al voto tutti i soci effettivi iscritti da almeno tre mesi.
IL CONSIGLIO
dell’associazione è composto da sette membri, eletti dall’Assemblea.
Esso può cooptare altri cinque membri, in qualità di esperti, con solo
voto consuntivo. I consiglieri durano in carica tre anni e sono
rieleggibili. Il Consiglio è l’organo dirigente dell’associazione:
- elegge tra i suoi componenti il
Presidente, il Vice Presidente il Segretario e l’Economo;
- stabilisce il programma delle attività
sociali secondo gli scopi perseguiti dall’associazione;
- coordina le varie attività e
garantisce la fedeltà allo spirito iniziale dell’associazione
“FRATERNITA’” ed a questo statuto;
- sottopone all’approvazione
dell’Assemblea il bilancio o rendiconto annuale;
- delibera sull’ingresso di nuovi soci e
sulle istanze presentate da enti pubblici e privati cittadini;
- fissa le norme per il funzionamento
dell’organizzazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce
ordinariamente ogni quattro mesi e, straordinariamente, ogni qualvolta
lo ritengono opportuno il Presidente o i due terzi del consiglio. Esso
delibera validamente con l’intervento di metà più uno dei suoi
componenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei
presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio
è convocato in via ordinaria dal Presidente, in via straordinaria dal
Presidente o su richiesta dei 2/3 dei Consiglieri in base alle
necessità. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo
il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni dell'ufficio
ricoperto.
IL PRESIDENTE
svolge i seguenti compiti:
- coordinamento delle iniziative e delle
attività programmate;
- convocazione dell’Assemblea e del
Consiglio, di cui assume la presidenza;
- rappresentanza di fronte alle
istituzioni e nei rapporti con le persone o enti pubblici e privati;
- verifica l'osservanza dello statuto e
dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
- cura con il Segretario la
predisposizione del bilancio o rendiconto da sottoporre per
l'approvazione all'Assemblea.
IL VICE PRESIDENTE
sostituisce il Presidente in ogni sua
attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle
proprie funzioni.
IL SEGRETARIO
coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta e
all’aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della
corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della
conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio;
- predispone il rendiconto o il bilancio
da sottoporre al consiglio e all’Assemblea;
- provvede alla tenuta dei registri e
della contabilità dell’organizzazione nonché alla conservazione della
documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle
entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del
Consiglio;
L’ECONOMO.
Cura l’uso e la manutenzione di ogni bene posseduto dall'Associazione,
provvedendo alle relative spese autorizzate dal Consiglio.
Art. 5 Appartenenza
Sono aderenti all'Associazione:
-
I Soci Fondatori.
-
I Soci dell'Associazione.
a) L'adesione all'associazione è a tempo
indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
b) L'adesione all'associazione comporta
per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e
le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione
c) Sono Soci Fondatori coloro che
dettero vita all'atto costitutivo dell'associazione "Fraternità".
d) Sono Soci dell'associazione coloro
che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.
All’associazione possono essere ammessi
tutti i cittadini che ne accettano lo statuto ed i regolamenti. Nella
domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza
riserve lo statuto dell’associazione e i regolamenti. Tutte le
prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito. Il Consiglio
Direttivo provvede entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda
di adesione all'associazione all'approvazione o al diniego della
domanda di ammissione. In assenza di un provvedimento di accoglimento
della domanda antro il termine predetto, si intende che essa è stata
respinta . In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è
tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
Gli aderenti cessano di appartenere
all’associazione per:
- dimissione volontaria;
- per morte;
- in presenza di gravi motivi, chiunque
partecipi all'associazione può essere espulso con deliberazione del
Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno
successivo alla notifica del provvedimento di esclusione il quale deve
contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.
Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli
può presentare istanza affinché su tale decisione si esprima
l'Assemblea nella sua prima convocazione. L'Assemblea sentite le
motivazioni di esclusione deliberate dal Consiglio e l'interessato
delibera sull'efficacia della deliberazione che diviene definitivamente
confermata o revocata.
Art. 6 Diritti degli aderenti.
Gli aderenti hanno diritto:
- di partecipare alle assemblee e di
votare direttamente o per delega;
- di votare per l’approvazione e le
modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell’associazione;
- di svolgere il lavoro preventivamente
concordato e di recedere dall’appartenenza all’organizzazione.
E’ comunque esclusa la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa.
Art. 7 Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’associazione è
costituito:
a) dai beni mobili e immobili derivanti
dalla festa di Fraternità; dai beni iniziali dell’associazione, all’atto
della sua costituzione, si redigerà un inventario che farà parte
integrale del presente statuto;
b) da un fondo costituito dai residui
economici della Festa di Fraternità;
c) da beni provenienti da donazioni.
L’Associazione potrà inoltre possedere
acquistare ricevere e comunque utilizzare quei mezzi, strumenti ed
attrezzature, ritenuti necessari per lo svolgimento e la realizzazione
dei programmi stabiliti .
Art. 8 Utili e avanzi di gestione,
interessi economici
- E’ vietato distribuire anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore
di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che
per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unica
struttura.
- L’Associazione è obbligata ad
impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
- E' divieto di tutelare o promuovere
gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di
fondatori, soci, amministratori o soggetti facenti parte a qualunque
titolo dell'organizzazione stessa, o che sono legati alla stessa da un
rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito, nonché di
soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti
dell'organizzazione.
- E' divieto di cedere beni o servizi
diversi da quelli propri dell'organizzazione a condizioni più
favorevoli, ai soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai
componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai
soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore
dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro
affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi
direttamente o indirettamente controllate o collegate.
- E' vietato l'acquisto di beni o
servizi per corrispettivi che senza valide ragioni economiche, siano
superiori al loro valore normale.
Art. 9 Bilancio
L’associazione chiude il proprio
esercizio finanziario il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 28 Febbraio di ciascun anno il
Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio o
rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio nei 15 giorni che precede
l'assemblea convocata per la sua approvazione, resta a disposizione di
tutti coloro che abbiano motivo, interesse alla sua consultazione.
Art. 10 Risorse
L’associazione per raggiungere i
suddetti scopi, si gioverà dei seguenti mezzi:
- entrate derivanti dallo svolgimento
delle attività (Festa di Fraternità, pesche di beneficenza,
manifestazioni);
- obbligazioni, elargizioni, lasciti di
enti o di privati;
- contributi dell’Amministrazione
Comunale o di altri Enti pubblici e privati;
- contributi elargiti da Enti Nazionali,
comunitari ed internazionali, comprese le istituzioni governative ed
ecclesiastiche, della CEE, ed organismi analoghi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività
commerciali e produttive marginali;
Art. 11 Durata
L’associazione ha durata di trenta anni
dalla data della sua costituzione, poi decade automaticamente salvo
diversa deliberazione dell’Assemblea.
Art. 12 Cessione di beni
I beni posseduti dall’associazione
possono essere concessi in prestito ad eventuali richiedenti previa
idonea motivazione. Il consiglio tra gli atti iniziali al suo
insediamenti, predisporrà un regolamento per la disciplina dell’uso
temporaneo dei beni di proprietà dell’associazione da parte di
richiedenti, in conformità ai valori ispiratori dell’associazione e
avente una ricadenza solidaristica.
Art. 13 Scioglimento dell’Associazione
In caso di suo scioglimento, per
qualunque causa o a termine secondo statuto, l'Associazione ha l'obbligo
di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996 n.662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 14 Modifiche allo statuto
Le proposte di modifica allo statuto
possono essere presentate all’Assemblea dal Consiglio o da almeno cinque
aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con
voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti
all’organizzazione.
Art. 15 ONLUS
Si prevede qualora l’organizzazione sia
riconosciuta quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale,
l’uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione << organizzazione non
lucrativa di utilità sociale >> o dell’acronimo <<Onlus>>.
Art. 16 disposizioni finali
Per le prime elezioni valgono le
decisioni dei membri della costituenda associazione Fraternità
sottoscrittori dello statuto.
Al di la, di quanto ivi previsto e non
previsto, nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in
materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e in subordine
alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.
Consapevoli che essere volontari
significa prestare una attività in modo personale, spontaneo e gratuito,
esclusivamente per fini di solidarietà, senza fini di lucro anche
indiretto; regola e principio di fondo restano i valori di ascolto
reciproco, del rispetto di ogni persona e del suo pensiero,
dell’amicizia e dell’amore che uniscono i partecipanti all’Associazione
e collega questa con il territorio in cui opera.
Il presente statuto è stato approvato
dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 26/01/98 svoltasi presso la
sala parrocchiale in San Lorenzo, Marruci di Pizzoli L’Aquila, esso
sostituisce a tutti gli effetti il precedente statuto dell'Associazione
Fraternità registrato presso l'Ufficio del Registro di L'Aquila il
31/10/95 al N° 2027. Per decisione dell'Assemblea entra in vigore il
giorno stesso della sua registrazione presso l'Ufficio del Registro di
L'Aquila.
Registrato presso
l’Ufficio del Registro di L’Aquila il 18/01/1998 Al N. 330 serie 3
Iscritta all’anagrafe
unica delle OLUS al progressivo n.ro 006 del 19/05/1998
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