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Associazione Fraternità   

Registrato presso l’Ufficio del Registro di L’Aquila il 18/01/1998  Al N. 330 serie 3

Iscrizione all’anagrafe unica delle OLUS il 19/05/1998al   n.ro progressivo 006

 DELL’ASSOCIAZIONE “ FRATERNITA’ ”

Marruci di Pizzoli  (AQ)

 Art. 1 Denominazione e sede

E’ costituita in Marruci di Pizzoli provincia dell’Aquila l’Associazione “FRATERNITA’” con sede in P.zza S.Maria, Marruci di Pizzoli (AQ). I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.E’ una libera Associazione che sorge per volontà di cittadini, che condividendo una visione cristiana della vita e forti di una propria carica di umanità e della propria lettura dei bisogni sociali, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze provando a dare risposte concrete alle domande dei soggetti più bisognosi. Integrano in comune le proprie responsabilità e promuovono tutte quelle attività religiose, formative culturali, sociali, sportive e ricreative che ritengono utili alle costruzione di una società civile e al perseguimento di finalità di solidarietà sociale. L’associazione trova la sua origine nella festa di Fraternità che si svolge in Marruci nei giorni 11-12-13 Agosto di ogni anno e dallo spirito e dai valori che questa nel corso degli anni ha consolidato. E’ una Associazione amministrativamente autonoma, non ha scopo di lucro e non distribuisce in nessuna forma ai propri soci i profitti derivanti dall’attività,  è regolata a norma degli art. 36-38 del Codice Civile, essa intende esclusivamente perseguire finalità di solidarietà sociale.

 

Art. 2  Oggetto e scopo

L’Associazione Fraternità nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, svolge la sua attività nei settori:

-  della beneficenza;

-  formazione;

-  tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico;

-  tutela, e valorizzazione della natura e dell’ambiente;

-  promozione della cultura e dell’arte.

E’ vietato all’associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

 

Art. 3  Obiettivi ed attività

a - realizzazione della “Festa di Fraternità”, che ricade nel mese di Agosto di ogni anno. Con essa l’associazione si prefigge di mantenere vivo lo spirito di volontariato e di collaborazione gratuita tra le fasce sociali (bambini, giovani, adulti) favorendo specificità e competenza nei servizi da apportare. Coinvolgere e sensibilizzare i cittadini, le famiglie, la scuola i giovani al valore dell’amicizia, della fraternità, della solidarietà e dell’amore per il territorio. Reperire e raccogliere fondi da ripartire secondo lo schema ormai consolidato: 1/4 per la ricerca sul cancro, 1/4 per la solidarietà locale, 1/4 per la solidarietà missionaria, 1/4 come risorsa per l’acquisto di attrezzature e per le necessità dell’Associazione. Tale ripartizione una tantum potrà essere suscettibile di variazioni mediante deliberazione dell’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o di 1/3 dei soci.

b - promuovere iniziative di natura culturale, turistica, ricreativa al fine di contribuire ad uno sviluppo del territorio e ricreare momenti di vita comunitaria, con spirito solidale attorno ai bisogni della collettività.

c - recuperare il valore della gratuità, di fare insieme agli altri, scoprendo in concreto il proprio ruolo di “servizio” nei vari ambienti sociali, privilegiando un’attenzione al territorio e un impegno concreto nell’ambiente in cui si vive, con particolare interesse alle problematiche sociali di disagio ed emarginazione.

d - considerare i giovani come risorsa positiva della nostra società e promuovere in essi i valori della libertà, la sete di autenticità, di unità, di giustizia e di pace. Educarli ad un impegno socio-politico inteso come dialogo e collaborazione con tutti gli “uomini di buona volontà” attorno ai bisogni della collettività.

e - partecipare alle iniziative e alle manifestazioni locali consone ai valori  dell’associazione e protese al benessere della comunità locale.

 

Art.  4  Organi dell’Associazione

Sono organi dell'Associazione:

·        L'Assemblea degli aderenti all'Associazione.

·        Il Consiglio Direttivo.

·        Il Presidente del Consiglio Direttivo.

·        Il Vice presidente del Consiglio Direttivo.

·        Il Segretario.

·        L'Economo.

L’ASSEMBLEA è l’organo di espressione degli iscritti impegnati nell’associazione, i quali vi partecipano con diritto di voto ,  senza alcuna formalità. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso in via ordinaria un volta all’anno  e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni  dalla convocazione. La convocazione si effettua mediante avviso a tutti i soci iscritti, con indicazione del luogo, del giorno e dell’ora nonché degli argomenti posti all’ordine del giorno. L’assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia, il numero dei presenti.  All’Assemblea spetta:

- l'eleggibilità libera del Consiglio Direttivo, con il principio del voto singolo di cui   all'articolo 2532 secondo comma, del Codice Civile;

- delineare gli orientamenti generali delle singole attività;

- esaminare e deliberare  su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo;

- approvare il bilancio o rendiconto;

- deliberare le modifiche dello statuto;

- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione.

- disporre lo scioglimento dell’associazione, la liquidazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo ogni tre anni e le elezioni debbono essere indette con un preavviso di almeno 20 giorni. Apposita commissione elettorale composta da tre membri nominati dall’Assemblea, presiede alle elezioni. Hanno diritto al voto tutti i soci effettivi iscritti da almeno tre mesi.

IL CONSIGLIO dell’associazione è composto da sette membri, eletti dall’Assemblea. Esso può cooptare altri cinque membri, in qualità di esperti, con solo voto consuntivo. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio è l’organo dirigente dell’associazione:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente  il Segretario e l’Economo;

- stabilisce il programma delle attività sociali secondo gli scopi perseguiti dall’associazione;

- coordina le varie attività e garantisce la fedeltà allo spirito iniziale dell’associazione “FRATERNITA’” ed a questo statuto;

- sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio o rendiconto annuale;

- delibera sull’ingresso di nuovi soci e sulle istanze presentate da enti pubblici e privati cittadini;

- fissa le norme per il funzionamento dell’organizzazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi e, straordinariamente, ogni qualvolta lo ritengono opportuno il  Presidente o i due terzi del consiglio. Esso delibera validamente con l’intervento di metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è convocato in via ordinaria dal Presidente, in via straordinaria dal Presidente o su richiesta dei 2/3 dei Consiglieri in base alle necessità. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

IL PRESIDENTE svolge i seguenti compiti:

- coordinamento delle iniziative e delle attività programmate;

- convocazione dell’Assemblea e del Consiglio, di cui assume la presidenza;

- rappresentanza di fronte alle istituzioni e nei rapporti con le persone o enti pubblici e privati;

- verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;

- cura con il Segretario la predisposizione del bilancio o rendiconto da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea.

IL VICE PRESIDENTE sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

IL SEGRETARIO  coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro degli aderenti;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio;

- predispone il rendiconto o il bilancio da sottoporre al consiglio e all’Assemblea;

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle  decisioni del Consiglio;

L’ECONOMO. Cura l’uso e la  manutenzione di ogni bene posseduto dall'Associazione, provvedendo alle relative spese autorizzate dal Consiglio.

 

Art. 5 Appartenenza

Sono aderenti all'Associazione:

-         I Soci Fondatori.

-         I Soci dell'Associazione.

a) L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

b) L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

c) Sono Soci Fondatori coloro che dettero vita all'atto costitutivo dell'associazione "Fraternità".

d) Sono Soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.

All’associazione possono essere ammessi tutti i cittadini che ne accettano lo statuto ed i regolamenti.  Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione e i regolamenti. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo provvede entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di adesione all'associazione all'approvazione  o al diniego della domanda di ammissione. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda antro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta . In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Gli aderenti cessano di appartenere all’associazione per:

- dimissione volontaria;

- per morte;

- in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può essere espulso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può presentare istanza affinché su tale decisione si esprima l'Assemblea  nella sua prima convocazione. L'Assemblea sentite le motivazioni di esclusione  deliberate dal Consiglio e l'interessato delibera sull'efficacia della deliberazione che diviene definitivamente confermata o revocata.

 

Art. 6 Diritti degli aderenti.

Gli aderenti hanno diritto:

- di partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega;

- di votare  per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli  organi direttivi dell’associazione;

- di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall’appartenenza all’organizzazione.

E’ comunque esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

Art. 7 Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili derivanti dalla festa di Fraternità; dai beni iniziali dell’associazione, all’atto della sua costituzione, si redigerà un inventario che farà parte integrale del presente statuto;

b) da un fondo costituito dai residui economici della Festa di Fraternità;

c) da beni provenienti da donazioni.

L’Associazione potrà inoltre possedere acquistare ricevere e comunque utilizzare quei mezzi, strumenti ed attrezzature, ritenuti necessari per lo svolgimento e la realizzazione dei programmi stabiliti . 

 

Art. 8 Utili e avanzi di gestione, interessi economici

- E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)  che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unica struttura.

- L’Associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

- E' divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, soci, amministratori o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa, o che sono legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito, nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'organizzazione.

- E' divieto di cedere beni o servizi diversi da quelli propri dell'organizzazione a condizioni più favorevoli, ai soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.

- E' vietato l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale.

 

Art. 9  Bilancio

L’associazione chiude il proprio esercizio finanziario il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 28 Febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio  o rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio nei 15 giorni che precede l'assemblea convocata per la sua approvazione, resta a disposizione  di tutti coloro che abbiano motivo, interesse alla sua consultazione.

 

Art. 10 Risorse

L’associazione per raggiungere i suddetti scopi, si gioverà dei seguenti mezzi:

- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività  (Festa di Fraternità, pesche di beneficenza, manifestazioni);

- obbligazioni, elargizioni, lasciti di enti o di privati;

- contributi dell’Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici e privati;

- contributi elargiti da Enti Nazionali, comunitari ed internazionali, comprese le istituzioni governative ed ecclesiastiche, della CEE, ed organismi analoghi;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

 

Art. 11 Durata

L’associazione ha durata di trenta anni dalla data della sua costituzione, poi decade automaticamente salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.

 

Art. 12 Cessione di beni

I beni posseduti dall’associazione possono essere concessi in prestito ad eventuali richiedenti previa idonea motivazione. Il consiglio tra gli atti iniziali al suo insediamenti, predisporrà un regolamento per la disciplina dell’uso temporaneo dei beni di proprietà dell’associazione da parte di richiedenti, in conformità ai valori ispiratori dell’associazione e avente una ricadenza  solidaristica.

 

Art. 13 Scioglimento dell’Associazione

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa o a termine secondo statuto, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 14 Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea dal Consiglio o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all’organizzazione.

 

Art. 15  ONLUS

Si prevede qualora l’organizzazione sia riconosciuta  quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale, l’uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione << organizzazione non lucrativa di utilità sociale >> o dell’acronimo <<Onlus>>.

 

Art. 16 disposizioni finali

Per le prime elezioni valgono le decisioni dei membri della costituenda associazione Fraternità sottoscrittori dello statuto.

Al di la, di quanto ivi previsto e non previsto, nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e in subordine alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

 

Consapevoli che essere volontari significa prestare una attività in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, senza fini di lucro anche indiretto;  regola e principio di fondo restano i valori di ascolto reciproco, del rispetto di ogni persona e del suo pensiero, dell’amicizia e dell’amore che uniscono i partecipanti all’Associazione e collega questa con il territorio in cui opera.

Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea dei Soci  nella seduta del 26/01/98 svoltasi presso la sala parrocchiale in San Lorenzo, Marruci di Pizzoli L’Aquila, esso sostituisce a tutti gli effetti il precedente statuto dell'Associazione Fraternità  registrato presso l'Ufficio del Registro di L'Aquila il 31/10/95 al N° 2027. Per decisione dell'Assemblea entra in vigore il giorno stesso della sua registrazione presso l'Ufficio del Registro di L'Aquila. 

Registrato presso l’Ufficio del Registro di L’Aquila il 18/01/1998  Al N. 330 serie 3

 Iscritta all’anagrafe unica delle OLUS al progressivo n.ro 006 del 19/05/1998

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